FAQ

HomeFAQ

Di seguito un elenco delle risposte alle domande più frequenti con lo scopo di chiarire l’interpretazione delle disposizioni contenute nel regolamento e semplificare le modalità di fruizione delle prestazioni erogate.

Iscritti Sostegno Maternità/Paternità

Quale documentazione si deve presentare per richiedere il sostegno alla maternità/paternità?

La documentazione da inoltrare è la seguente:

  • domanda completa inoltrata all’Inps (ricevuta+ riepilogo dati) ;
  • modulo per la richiesta del contributo assistenziale (scaricabile dal sito www.ebsalimentare.it > Sostegno Maternità/Paternità > Modulo di richiesta);
  • copia buste paga riferite all’intero periodo di facoltativa in cui risulti il trattamento erogato dall’Inps (appena in possesso).
Entro quando si deve inviare la documentazione al fondo sostegno alla maternità/paternità?

Entro 120 giorni dalla data di presentazione all’Inps.

Da quale data deve avvenire il conteggio dei giorni per la presentazione della documentazione?

La data a cui bisogna far riferimento per la presentazione della domanda è quella di presentazione della documentazione all’Inps.

Esempio.
Data presentazione domanda Inps 01.07.2023 termine ultimo per la presentazione al Fondo è il 28.10.2023 (120 giorni dal 01.07.2023).

Dove si deve inviare la documentazione richiesta?

La documentazione per la richiesta del contributo assistenziale deve essere caricata nell’Area Riservata personale dell’Iscritto raggiungibile dal sito www.ebsalimentare.it in carica richiesta sostegno maternità/paternità.
In alternativa potrà pervenire tramite e-mail all’indirizzo maternita@ebsalimentare.it.

Fino a che età è possibile richiedere il contributo assistenziale?

Fino al compimento del sesto anno di vita del minore.

Come avviene il pagamento del contributo assistenziale?

L’Ente, in base alle richieste presentate legittimamente e nel rispetto della procedura indicata nel presente regolamento, provvederà a liquidare le somme come di seguito indicato:

  • un acconto a partire dal mese di novembre in relazione a tutte le istanze avanzate nel primo semestre dell’anno (gennaio-giugno);
  • un acconto a partire dal mese di maggio/giugno dell’anno successivo a quello di presentazione della richiesta, in relazione a tutte le istanze avanzate nel secondo semestre dell’anno (luglio-dicembre);
  • a partire dal mese di luglio dell’anno successivo a quello di presentazione della
    richiesta, salvo casi eccezionali non dipendenti dal Fondo, lo stesso provvederà a liquidare eventuali conguagli in base alle richieste legittime avanzate nel corso dell’anno precedente (gennaio-dicembre).
Ai fini della dichiarazione dei redditi quale documentazione fiscale l’Ente rilascia ai titolari della domanda per il sostegno alla maternità?

L’Ente rilascia (all’interno della propria Area Riservata) la CU per cassa non per competenza.

Di quanto deve essere l’astensione facoltativa per poter richiedere il sostegno alla maternità/paternità?

Minimo di 30 giorni fino ad un massimo di 180 giorni continuativi, compresi sabato, domenica e giorni festivi.  Questo periodo potrà iniziare da qualsiasi giorno del mese non necessariamente dal 1°.

Una richiesta una volta l’anno, a meno che, non siano più richieste durante il medesimo anno, ma continuative tra di loro.

Esempio.
1) Richiesta dal 10.06.2023 al 20.07.2023
2) Richiesta dal 21.07.2023 al 31.08.2023

Si può richiedere anche il congedo parentale su base oraria?

Si. Il periodo di facoltativa di riferimento della domanda deve essere minimo 30 giorni e massimo di 180 giorni, indipendentemente dalle ore e dai giorni richiesti, anche a cavallo di due mesi

Esempio.

Periodo: dal 01.07.2024 al 31.07.2024, numero giorni 5 di facoltativa su base oraria

Periodo: dal 10.07.2024 al 10.08.2024, numero giorni 5 di facoltativa su base oraria

I beneficiari possono fare domanda per il sostegno alla maternità/paternità?

No. È limitato ai lavoratori dipendenti.

Il contributo assistenziale di quanto può essere in termini quantitativi rispetto alla retribuzione mensile?

L’ importo erogato dall’Ente, sommato a quanto percepito dall’Inps, non potrà essere superiore al 100% della retribuzione mensile di fatto.

Aziende e Consulenti

Norme generali e contratti di lavoro
Chi aderisce all’EBS?

Aderiscono all’Ente Bilaterale di Settore tutte le aziende del settore alimentare che applicano il Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori dell’Industria Alimentare.
È altresì consentita l’iscrizione all’Ente delle Associazioni Datoriali e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. Industria alimentare e dei settori affini, delle Organizzazioni Collegate e delle loro articolazioni territoriali e/o associative nonché enti e strutture collaterali.

L’iscrizione all’EBS è obbligatoria?

L’iscrizione dei dipendenti all’Ente Bilaterale di Settore è obbligatoria per tutte le aziende che applicano il CCNL Industria Alimentare.
Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del sistema di welfare contrattuale, che prevedano l’istituzione di polizze, casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa, come stabilito dall’articolo 74-bis del vigente CCNL.

Quali tipologie di lavoratori devono essere iscritte all’EBS?

Devono essere iscritti tutti i lavoratori dipendenti rientranti nelle seguenti tipologie contrattuali:

  • contratti a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale (verticale ed orizzontale) – TEMPO INDETERMINATO;
  • contratti a tempo determinato di prima durata pari o superiore ai nove mesi a decorrere dalla data di assunzione – TEMPO DETERMINATO;
  • contratti di apprendistato – TEMPO INDETERMINATO;
  • contratti intermittenti (a chiamata) sia a tempo indeterminato che a tempo determinato di prima durata pari o superiore ai nove mesi a decorrere dalla data di assunzione. Possono essere iscritti all’Ente anche:
    • i lavoratori dipendenti da Enti, Holdings, Aziende, Centri Servizi facenti parte di un gruppo ai quali si applichi il C.C.N.L. per l’industria alimentare, non quadri;
    • i lavoratori dipendenti della Federalimentare, delle Organizzazioni firmatarie stipulanti i C.C.N.L. per l’industria alimentare nonché quelli dipendenti delle società controllate da tali Organizzazioni, il cui rapporto di lavoro sia disciplinato da Regolamenti applicati ai dipendenti di tali Organizzazioni;
    • i lavoratori (non quadri, con contratto a tempo indeterminato e/o a termine di durata predeterminata pari o superiore a nove mesi) ceduti da un’impresa ad aziende terze, qualora sia stato sancito espressamente l’obbligo di applicazione ai medesimi del predetto C.C.N.L.
Cosa si intende per contratti a termine pari o superiori a 9 mesi?

Si definiscono iscritti i lavoratori con contratto a termine di durata predeterminata pari o superiore a nove mesi. Tale durata va intesa come riferita a quella del singolo contratto di assunzione e non come risultante dalla proroga, ancorché ripetuta, di contratti di durata inferiore a nove mesi.
Pertanto, per i lavoratori a tempo determinato, l’iscrizione è possibile esclusivamente se il primo contratto è pari o superiore a mesi nove.

Nei periodi di aspettativa non retribuita è dovuto il contributo all’EBS?

Per il lavoratore in aspettativa non retribuita con diritto alla conservazione del posto di lavoro non è dovuto, da parte dell’Azienda, il versamento del contributo assicurativo.

Il lavoratore in aspettativa non retribuita ha la possibilità di prosecuzione del “versamento della contribuzione” tramite pagamento volontario per il periodo di assenza dal lavoro. A tal fine è necessario che il titolare di polizza interessato presenti richiesta all’ indirizzo e-mail amministrazione@ebsalimentare.it allegando l’apposita scheda di iscrizione/prosecuzione, rinvenibile nella sezione ‘Modulistica’ del sito www.ebsalimentare.it, e la copia del bonifico effettuato.

Specifichiamo che trattandosi di contributo unico, il versamento che il richiedente dovrà eseguire oltre che per la quota destinata alla polizza sanitaria, dovrà essere comprensivo delle quote per il “sostegno alla maternità e paternità facoltativa”, per “Ente Bilaterale di Settore” e, ove dovuto, “contribuzione Premorienza”.

Nei periodi di cassa integrazione è dovuto il contributo all’EBS?

La cassa integrazione non interrompe il rapporto di lavoro, che rimanendo in essere, rende obbligatoria la continuità contributiva all’Ente bilaterale di settore.

Per il dipendente assunto in sostituzione maternità/paternità è dovuto il contributo all’EBS?

Il dipendente assunto in sostituzione maternità/paternità dovrà essere iscritto all’Ente bilaterale di settore solo qualora il primo contratto di assunzione sia di durata pari o superiore ai 9 mesi.

Per il lavoratore a chiamata è dovuto il contributo all’EBS?

Per il lavoratore a chiamata si deve considerare la tipologia contrattuale di assunzione.

Pertanto se si tratta di contatto a tempo indeterminato la tipologia da inserire in anagrafica è “TEMPO INDETERMINATO”, in caso di contratto a tempo determinato con durata iniziale pari o superiore a mesi nove la tipologia da inserire in anagrafica è “TEMPO DETERMINATO”.

Il contributo è comunque dovuto in misura intera a prescindere dall’effettiva prestazione lavorativa prestata nel mese.

C’è un limite di età per i dipendenti per i quali si versa il contributo?

In caso di lavoratore dipendente di età pari o superiore a 75 anni è necessario versare le quote EBS e Sostegno maternità /paternità ” e, ove dovuto, “contribuzione Premorienza”.

  • Per il piano sanitario, il limite di età di adesione per i dipendenti è fissato a 75 anni.

Come da Nomenclatore Dipendenti, art.23. LIMITI DI ETÀ, il Piano Sanitario può essere stipulato o rinnovato fino al raggiungimento del 75° anno di età dell’Iscritto,
cessando automaticamente alla prima scadenza annuale;

  • Per la Cassa Rischio Vita, come da Art. 6 – DECADENZA DALL’ISCRIZIONE ALLA CASSA, punto 6 l’iscrizione alla Cassa decade per:
    superamento, da parte del lavoratore, dei 69 anni e 6 mesi di età.
Cosa dispone il CCNL se l’azienda non aderisce all’EBS?

Ai sensi dell’articolo 74-bis del CCNL Industria alimentare 31 luglio 2020, le aziende non iscritte sono obbligate a:

  • garantire ai propri dipendenti prestazioni equivalenti a quelle erogate dal sistema della bilateralità contrattuale;
  • erogare a ciascun lavoratore un importo forfettario mensile pari a 20 euro.

Il mancato versamento del contributo dovuto all’Ente Bilaterale di Settore, non dà diritto ad alcuna prestazione.

Registrazione
Come effettuo la registrazione dell’azienda e dei suoi dipendenti all’EBS?

L’iscrizione all’Ente bilaterale di Settore di un’azienda e dei suoi dipendenti si effettua completamente on line dal sito www.ebsalimentare.it:
L’azienda provvede in autonomia alla gestione contribuzione all’Ente bilaterale di Settore, registrandosi tramite sezione “Registrazione-Registrazione azienda”.

A seguito della registrazione l’azienda riceverà, a mezzo mail, le credenziali di accesso all’area riservata. Una volta ricevute le suddette credenziali, al primo accesso area riservata del sito, si dovranno inserire i dati richiesti in sezione “Anagrafica Azienda” (clicca qui per il fac-simile).

Sono un consulente/centro servizi e gestisco diverse aziende per l’EBS, c’è un modo per gestirle con una sola username e password?

Il consulente del lavoro deve registrarsi online sul nostro sito www.ebsalimentare.it come Centro Servizi nell’apposita sezione “Registrazione – Registrazione Centro Servizi”. Alla fine del processo di registrazione saranno inviate le credenziali d’accesso all’indirizzo di posta elettronica indicato.

Successivamente l’azienda o il consulente stesso devono inviare all’indirizzo amministrazione@ebsalimentare.it una dichiarazione redatta in carta intestata dell’azienda in cui il rappresentante legale autorizza il consulente in questione alla gestione della stessa presso il nostro Ente. Tale dichiarazione deve essere accompagnata da documento di identità del dichiarante, rappresentante legale. In tal modo l’ufficio dell’amministrazione dell’EBS provvede all’abbinamento dell’azienda in questione all’utenza del consulente del lavoro al fine di consentire piena delega ad agire.

Come posso revocare o attivare la delega di un’azienda non più gestita o di nuova gestione dallo studio di consulenza/centro servizi?

In questo caso è necessario che l’azienda invii all’indirizzo amministrazione@ebsalimentare.it una dichiarazione in carta intestata dell’azienda in cui il rappresentante legale autorizza e/o revoca la gestione della stessa presso il nostro Ente al consulente/centro servizi in questione, indicando i dati del vecchio e/o del nuovo referente.

Tale dichiarazione deve essere accompagnata da documento di identità del dichiarante, rappresentante legale. In tal modo l’ufficio dell’amministrazione dell’Ente provvede all’abbinamento dell’azienda in questione all’utenza del consulente del lavoro al fine di consentire piena delega ad agire.

In fase di registrazione dell’azienda, cosa significa “METTENDO LA SPUNTA L’AZIENDA VERSERÀ ANCHE PER IL FONDO SANITARIO”?

Mettendo il flag sull’opzione “Adesione Fasa”, l’azienda dichiara di aderire alla polizza sanitaria e per le tipologie iscritto presenti (tempo determinato e tempo indeterminato) viene eseguito il calcolo del contributo anche per la copertura assicurativa sanitaria.

In fase di registrazione dell’azienda, cosa significa “METTENDO LA SPUNTA L’AZIENDA dichiara di avere lavoratori in distacco sindacale art.31 legge 300 del 1970?

Tale spunta è riservata alle sole aziende che all’interno del loro organico presentino lavoratori/lavoratrici fruitori del distacco sindacale previsto da art.31 legge 300 del 1970. Specifichiamo che in tal caso, con apposizione del flag nel su scritto campo, la quota mensile complessiva a favore dell’Ente bilaterale di settore da calcolare per ogni lavoratore viene decurtata di € 0,50.

In fase di registrazione dell’azienda, cosa significa “METTENDO LA SPUNTA L’AZIENDA NON VERSERÀ Il CONTRIBUTO PREMORIENZA”?

Mettendo il flag sull’opzione “Esente CRIVI”, l’azienda dichiara di non aderire alla Cassa Rischio Vita e per tutte le tipologie iscritto presenti non viene eseguito il calcolo del contributo per la copertura premorienza.

In fase di registrazione è possibile inserire un indirizzo PEC?

No. L’indirizzo PEC non consente l’invio delle mail automatiche con indicazioni credenziali di accesso.

Cosa significa se, in fase di registrazione di una nuova azienda, visualizzo l’errore “Codice fiscale o partita iva già presente in archivio”?

Significa che l’azienda che si sta registrando risulta già iscritta, consigliamo di contattare amministrazione@ebsalimentare.it fornendo i dettagli dell’azienda interessata quali ragione sociale e partita iva.

In fase di registrazione dei lavoratori cosa si deve indicare alla dicitura ‘Tipo Contratto’?

L’azienda deve indicare tramite le diciture sotto descritte, la tipologia di contratto applicato ad ogni lavoratore, tempo determinato, tempo indeterminato, esente Fasa:

TI  = Tempo indeterminato per i lavoratori a tempo indeterminato;

TD = Tempo determinato per i lavoratori a tempo determinato di primo contratto pari o superiore a nove mesi;

EF = Esente Fasa per i lavoratori per i quali non deve versare la contribuzione per la polizza sanitaria (in quanto esenti dall’obbligo contrattuale come quadri o lavoratori che usufruiscano già di polizze, casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa in base all’articolo 74 quater del vigente CCNL);

Tale distinzione permetterà al sistema, in fase di creazione del pagamento, di calcolare i diversi importi per ogni lavoratore.

Contribuzione
A quanto ammonta la quota del contributo da versare per ciascun dipendente avente diritto?

A garanzia dell’assistenza sanitaria integrativa, del Sostegno maternità/paternità, per la promozione della bilateralità del settore, e copertura caso Premorienza, è dovuta allo scrivente Ente una contribuzione pari ad € 20,00 complessivi per ogni lavoratore a tempo indeterminato così suddivisi:

  • € 12,00 Fasa contributo polizza Sanitaria (fino al 31-12-2021 € 10,00);
  • € 3,50 Contributo integrazione Maternità/Paternità Facoltativa;
  • € 2,00 Contributo E.B.S;
  • € 2,50 Contributo Premorienza.

Tale contribuzione è pari a 17,00 euro per le aziende di cui alla prima dichiarazione comune dell’articolo 74- quinquies (distacco sindacale Legge 300/70 art. 31).

Per i lavoratori a tempo determinato (TD) con contratto pari o superiore ai 9 mesi è dovuta la sola quota Fasa contributo polizza Sanitaria di € 12,00.

Per i lavoratori Quadri, Esenti FASA (EF) sono dovute le quote – integrazione Maternità/Paternità Facoltativa e Contributo E.B.S per complessivi € 5,50.

Per le aziende che dichiarano l’esenzione alla Cassa Rischio Vita, non verrà calcolato tale contributo per l’intero organico.

La quota del contributo da versare all’EBS è interamente a carico dell’azienda?

Si, i contributi sono interamente a carico del datore di lavoro.
Non è prevista al momento alcuna contribuzione a carico dei dipendenti.

Se un dipendente cessa di lavorare a metà mese, il contributo va comunque pagato?

Il contributo è dovuto in misura intera per mese in cui avviene la cessazione di rapporto di lavoro a prescindere dall’effettiva prestazione lavorativa prestata nel mese.

Se assumo un dipendente nel corso del mese, devo pagare il contributo per il mese di assunzione?

Il contributo è dovuto in misura intera per il mese in cui avviene l’assunzione a prescindere dall’effettiva prestazione lavorativa prestata nel mese.

Il contributo versato dal datore di lavoro per l’EBS va segnalato nella busta paga del dipendente?

Il datore di lavoro ha facoltà di segnalare gli elementi di welfare contrattuale in busta paga, la voce inserita nel cedolino avrà esclusivamente carattere informativo.

Cos’è previsto in merito al trattamento fiscale e contributivo dei contributi versati a favore dell’EBS?

Trattandosi di un obbligo contrattuale previsto da CCNL Industria Alimentare, in base alla normativa vigente il contributo versato in merito alle quote di Sostegno maternità/paternità:

  • Non costituisce reddito imponibile del lavoratore ai fini IRPEF;
  • Non costituisce retribuzione imponibile, rispetto a contribuzioni previdenziali a carico del lavoratore;
  • È deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa;
  • È soggetta alla contribuzione di solidarietà Inps (10%) a carico del datore di lavoro;

In merito alla quota EBS destinata alla promozione della bilateralità non vi è imponibilità fiscale e contributiva, risultando quindi deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa.

Il contributo versato all’EBS è imponibile ai fini previdenziali?

No, il contributo non costituisce retribuzione imponibile rispetto a contribuzioni previdenziali a carico del lavoratore, ma è soggetto alla contribuzione di solidarietà (10%) a carico del datore di lavoro.

Cos’è previsto in merito al trattamento fiscale e contributivo del versamento effettuato per l'assistenza sanitaria integrativa (FASA)?
Il contributo versato dalle aziende per l’assistenza sanitaria integrativa è normato dall’art. 74 quater del CCNL dell’industria alimentare.

In base alla normativa fiscale vigente (art. 51, comma 2, lettera a) del TUIR):

·       È deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa;

·       È soggetto alla contribuzione di solidarietà Inps (10%) a carico del datore di lavoro;

·       Non concorre a formare reddito di lavoro dipendente fino a un limite di 3.615,20 euro annui.

Il contributo versato dal datore di lavoro per l’assistenza sanitaria è indicato nella CU al punto “441”

Modalità operative generazione distinta e pagamento
Quali sono le modalità operative per effettuare i pagamenti?

I pagamenti devono essere effettuati mensilmente dalle aziende solo previa generazione della distinta di pagamento che l’azienda o il consulente delegato deve elaborare da Area Riservata, sezione Pagamenti, raggiungibile dal sito Internet www.ebsalimentare.it.

Con quale modalità si effettua il versamento dei contributi mensili all’EBS?

Come premesso, la generazione della distinta è obbligatoria in quanto conferma i nominativi per i quali si esegue il versamento della polizza assicurativa, indicando al contempo l’importo corretto da versare.

Per una corretta e automatica rendicontazione dei pagamenti è altresì obbligatorio effettuare bonifici speculari alla distinta di versamento generata, versare l’esatta cifra calcolata presente in distinta di versamento e utilizzare il corretto numero identificativo della distinta che ricordiamo essere diverso per ogni mensilità. A tal proposito specifichiamo che in campo causale va indicato il solo id pagamento alfanumerico (es: 123456AZ7890) senza intervallo di spazi, evitando di inserire altri dati non presenti in distinta (esempi da non inserire: pagEBS, ottobreEBS, N.,ID., virgole o punteggiature)

Pagamenti diversamente effettuati non consentono, nostro malgrado, l’immediata rendicontazione degli stessi con la conseguente impossibilità a garantire copertura sanitaria agli assicurati.

È possibile versare i contributi all’EBS con una modalità diversa dal sistema di pagamento anticipato?

No, è obbligatorio eseguire i pagamenti con il sistema di pagamento anticipato, da effettuarsi entro il 16 del mese precedente a quello di competenza.

Quali sono le scadenze per il pagamento dei contributi?

Illustriamo il calendario completo delle date di scadenza per il pagamento dei contributi con l’indicazione del mese di competenza da versare nel rispetto del sistema di pagamento anticipato:

Mese di competenza Contributo Data scadenza Pagamento
Gennaio 16/12 precedente
Febbraio 16/01 precedente
Marzo 16/02 precedente
Aprile 16/03 precedente
Maggio 16/04 precedente
Giugno 16/05 precedente
Luglio 16/06 precedente
Agosto 16/07 precedente
Settembre 16/08 precedente
Ottobre 16/09 precedente
Novembre 16/10 precedente
Dicembre 16/11 precedente
Cosa accade se non si effettua il pagamento in forma anticipata?

Il tardivo versamento non consente all’EBS di inviare nei tempi richiesti dalla compagnia assicuratrice, i nominativi che hanno diritto alla fruizione delle prestazioni presso i centri convenzionati.

La prima ripercussione ricade pertanto sull’Iscritto, il quale, come utilizzatore finale, si troverà privato della possibilità di usufruire di prestazioni sanitarie in formula diretta.

Come elaboro le distinte mensili?

La distinta può essere generata solo tramite accesso area riservata azienda/centro servizi, sezione pagamenti.

In sezione pagamenti è necessario cliccare su “Inserisci nuovo pagamento”, impostare l’anno ed il mese per cui si intende generare la distinta, cliccare su “Inserisci”.

Una volta inserito il pagamento, passare alla pagina “Iscritti al Pagamento”, cliccare su “seleziona iscritti al pagamento” e poi “aggiungi tutti gli iscritti al pagamento”.

Tornando sulla pagina “Dettaglio Pagamento”, appariranno il calcolo del dovuto, l’id pagamento e dati per eventuali crediti maturati.

A questo punto è sufficiente stampare la distinta da utilizzare per effettuare il bonifico, cliccando su “Stampa ricevuta PDF” posta a piè di pagina sezione pagamenti.

Attenzione: se si intende elaborare l’integrazione per uno o più lavoratori, ma non per il totale dell’organico, su “seleziona iscritti al pagamento” sarà necessario selezionare i singoli nominativi interessati cliccando su flag verde posto a destra del nominativo interessato.

È possibile effettuare tale operazione solo nei casi di assunzioni post calcolo o al fine di sanare posizioni non regolarizzate. Non è possibile quindi “scegliere” i nominativi a cui garantire la copertura assicurativa che ricordiamo deve essere continuativa senza interruzioni contributive per l’intero periodo di diritto dell’Iscritto/a.

Come posso effettuare la stampa della distinta?

La stampa della distinta può essere effettuata cliccando sull’apposito tasto “Stampa ricevuta PDF” posta a piè di pagina sezione pagamenti. Per tale operazione ricordiamo di utilizzare i motori di ricerca Edge o Chrome.

È possibile eliminare la distinta dopo averla stampata?

No, in caso di errore generazione o necessità di ricalcolo è possibile richiedere l’eliminazione della distinta inviando richiesta correlata dei dati anagrafici aziendali nonché delle motivazioni della richiesta, all’indirizzo amministrazione@ebsalimentare.it.

Quali sono le modalità operative per i pagamenti?

Il pagamento della distinta può essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario.

Copertura assicurativa
Quando i dipendenti iniziano ad usufruire della copertura assicurativa sanitaria?

La copertura assicurativa a favore dei lavoratori per cui si effettua il pagamento della quota mensile ha validità fin dalla data di entrata in vigore del diritto (assunzione/trasformazione contratto) del lavoratore previa rendicontazione del pagamento quota interessata.

Precisazione: presumendo che il primo pagamento avvenga in data successiva all’entrata in vigore del diritto (assunzione/trasformazione contratto), e che l’invio dati ad Unisalute viene da noi effettuato il giorno 8 del mese successivo alla data di scadenza del versamento anticipato, per il primo periodo la copertura assicurativa sussiste per quanto concerne la formula indiretta tramite presentazione di richiesta di rimborso spese sanitarie sostenute, mentre per poter accedere alla formula diretta e quindi alle prestazioni sanitarie da svolgersi in centri convenzionati Unisalute, è necessario attendere il nostro invio all’assicurazione dei dati anagrafici del nuovo Iscritto e successivo aggiornamento dati da parte dell’assicurazione stessa.

Il dipendente che cessa il rapporto di lavoro con l’azienda che lo ha iscritto all’EBS, ha ancora diritto ad usufruire delle prestazioni?

La copertura assicurativa è strettamente correlata al rapporto di lavoro ed ai pagamenti quote contributive che l’azienda provvede ad eseguire di conseguenza, pertanto con la cessazione del rapporto di lavoro cessa anche l’Iscrizione all’EBS e la predetta copertura assicurativa. Specifichiamo che, essendo la quota mensile, in caso di interruzioni del rapporto di lavoro nel corso del mese, la copertura assicurativa permarrà fino al termine del mese interessato a prescindere dall’effettiva prestazione lavorativa svolta dal soggetto cessato.

Problematiche pagamento contribuzione
Se un’azienda è già attiva da diverso tempo non si è mai iscritta all’EBS, come può regolarizzare la propria posizione contributiva? È possibile versare tutti i periodi pregressi?

È possibile regolarizzare la posizione delle aziende nel limite dei 24 mesi antecedenti la richiesta di regolarizzazione stessa. A tal proposito invitiamo a scrivere all’indirizzo amministrazione@ebsalimentare.it per maggiori dettagli.

Ho dimenticato di inserire un dipendente già assunto da tempo. Come posso effettuare il versamento dei periodi pregressi?

È possibile generare le distinte di versamento mensili per il solo Iscritto interessato, prima della generazione distinta mese in scadenza onnicomprensiva di tutti lavoratori in forza.

Posso effettuare un bonifico cumulativo per i periodi pregressi?

No, le distinte di versamento sono mensili e devono essere pagate singolarmente.

Ho erroneamente versato per un dipendente che non doveva essere iscritto all’EBS. Come posso recuperare le quote versate e non dovute?

È possibile recuperare la sola quota dell’ultimo mese versato, e solo qualora la comunicazione di cessazione avvenga entro il giorno 5 del mese. Non è possibile recuperare in alcun modo quote relative ai mesi precedenti in quanto l’Ente ha già provveduto all’attivazione della copertura assicurativa.

Cosa accade se ho effettuato un pagamento di importo inferiore a quello indicato sulla distinta di versamento?

In caso di pagamento a debito la distinta non verrà rendicontata con conseguente impossibilità di comunicazione alla compagnia assicuratrice la copertura assicurativa. L’Ente Bilaterale di Settore provvede a comunicare all’azienda tale discrepanza tramite e-mail fornendo indicazioni sul da farsi. In caso di mancato ricevimento di tale e-mail invitiamo a verificare correttezza dell’indirizzo e-mail presente in anagrafica azienda e a contattare amministrazione@ebsalimentare.it.

Cosa accade se ho effettuato un pagamento di importo superiore?

In caso di pagamento a credito la distinta non verrà rendicontata provocando l’impossibilità a comunicare alla compagnia assicuratrice la copertura assicurativa. L’Ente Bilaterale di Settore provvede a comunicare all’azienda tale discrepanza tramite e-mail fornendo indicazioni sul da farsi. In caso di mancato ricevimento di tale e-mail invitiamo a verificare correttezza dell’indirizzo e-mail presente in anagrafica azienda e a contattare amministrazione@ebsalimentare.it.

Ho erroneamente effettuato due volte il versamento per uno o più periodi di contribuzione. Come posso recuperare l’importo versato e non dovuto?

In caso di doppio pagamento l’Ente Bilaterale di Settore provvede a comunicare all’azienda tale discrepanza tramite e-mail chiedendo ulteriore verifica e fornendo indicazioni sul da farsi. In caso di mancato ricevimento di tale e-mail invitiamo a verificare correttezza dell’indirizzo e-mail presente in anagrafica azienda e a contattare amministrazione@ebsalimentare.it.

Ho assunto un dipendente dopo aver effettuato il calcolo/versamento contributo, da quando e come posso versare la contribuzione a lui spettante?

Per le assunzioni che avverranno dopo la data di scadenza e/o l’effettuazione del calcolo del contributo anticipato è necessario seguire i seguenti passaggi:

  1. Iscrivere il/i dipendente/i neoassunto/i sul nostro portale;
  2. Elaborare la distinta a conguaglio del/dei dipendente/i neoassunto/i del mese di assunzione;
  3. Elaborare la distinta della mensilità successiva in scadenza per il calcolo dei contributi di tutti i dipendenti in forza, compresi i neoassunti;
  4. Il versamento a conguaglio si dovrà eseguire entro la scadenza del prossimo versamento utile.

È pertanto necessario, in tali casistiche, generare la distinta di pagamento per il solo/i neo assunto/i prima della creazione della di pagamento del mese successivo onnicomprensivo dei nominativi dei lavoratori aventi diritto.

Un dipendente ha cessato il rapporto di lavoro dopo il calcolo/versamento contributo, da quando e come posso recuperare il contributo versato in via anticipata?

Le cessazioni che avverranno dopo la data di scadenza e/o l’effettuazione del calcolo del contributo anticipato, dovranno essere immesse in area riservata del sito e comunicate all’Ente tassativamente entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo all’evento.

Tale adempimento rappresenta l’unica modalità per le aziende di recuperare, attraverso la modalità del conguaglio sul versamento del mese successivo, i contributi non dovuti per i dipendenti cessati dopo il calcolo del pagamento anticipato.

È infatti sulla base del rispetto di tale norma che l’Ente provvede automaticamente a calcolare i conguagli scomputandoli sul versamento del mese successivo e indicando i nominativi per i quali si sottrae la quota.

(Es. calcolo e pagamento del 16/01/22, cessazione del 21/01/22- comunicazione al Fondo, immettendo la data di cessazione nell’anagrafica dell’iscritto entro il giorno 05/02/22).

Dal giorno 6 del mese successivo a quello di cessazione, si attiverà la garanzia assicurativa, pertanto non sussisterà la possibilità di calcolare il credito, il contributo mensile versato non potrà essere più rimborsato e l’iscritto continuerà a godere della copertura per il mese pagato.

Tutte le cessazioni immesse dal giorno 6 del mese e relative al periodo post-calcolo, saranno convenzionalmente indicate con la data dell’ultimo giorno del mese.

(Es. calcolo del 16/01/22, cessazione del 21/01/22 – comunicazione all’Ente, immettendo la data di cessazione nell’anagrafica dell’iscritto dal giorno 06/02/22, data cessazione convenzionale 28/02/22).

Un dipendente, per cui già si è provveduto a versare la quota in via anticipata, passa da tempo determinato a tempo indeterminato, da quando e come posso versare la contribuzione integrativa?

Con la medesima procedura di inserimento distinta per singolo Iscritto/a, indicando la voce “integrazione”.

Un dipendente, per cui già si è provveduto a versare la quota, è stato trasformato da tempo indeterminato/tempo determinato ad ESENTE FASA, da quando e come posso recuperare la quota versata in via anticipata per il contributo della polizza sanitaria?

Come per le cessazioni, il recupero è possibile solo se la comunicazione di variazione viene immessa in area riservata del sito entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo all’evento.

Tale adempimento rappresenta l’unica modalità per le aziende di recuperare, attraverso la modalità del conguaglio sul versamento del mese successivo, i contributi non dovuti. Dal giorno 6 del mese successivo alla variazione, si attiverà la garanzia assicurativa, pertanto non sussisterà la possibilità di calcolare il credito, il contributo mensile versato non potrà essere più rimborsato e l’iscritto continuerà a godere della copertura per il mese pagato.

Procedure operative
Cosa devo fare se erroneamente ho inserito un contratto o una tipologia di lavoro errati per un dipendente?

Le variazioni possono essere effettuate da Area riservata sezione “Elenco Iscritti” entrando nel “dettaglio” del soggetto interessato.

Una volta apportate le modifiche è necessario cliccare sul campo “Aggiorna” posto a piè di pagina.

Cosa devo fare se per un dipendente ho inserito dei dati anagrafici errati?

Le variazioni possono essere effettuate da Area riservata sezione “Elenco Iscritti” entrando nel “dettaglio” del soggetto interessato.

Una volta apportate le modifiche è necessario cliccare sul campo “Aggiorna” posto a piè di pagina.

Ricordiamo in tal senso che i dati anagrafici degli Iscritti inseriti in area riservata del sito devono necessariamente trovare corrispondenza in tutti i 6 elementi presenti in tessera sanitaria/codice fiscale (cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita, genere ed infine codice fiscale). L’erroneo inserimento di uno solo dei dati citati compromette, nostro malgrado, la possibilità di garantire piena copertura assicurativa.

Cosa devo fare se un dipendente varia il codice fiscale?

Le variazioni possono essere effettuate da Area riservata sezione “Elenco Iscritti” entrando nel “dettaglio” del soggetto interessato.

Una volta apportate le modifiche è necessario cliccare sul campo “Aggiorna” posto a piè di pagina.

Ricordiamo in tal senso che i dati anagrafici degli Iscritti inseriti in area riservata del sito devono necessariamente trovare corrispondenza in tutti i 5 elementi che compongono il codice fiscale (cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita ed infine codice fiscale) così come presenti in tessera sanitaria/codice fiscale. L’erroneo inserimento di uno solo dei dati citati compromette, nostro malgrado, la possibilità di garantire piena copertura assicurativa.

Devo effettuare comunicazioni periodiche all’EBS in merito a variazioni del personale?

Le variazioni da comunicare sono quelle relative alle cessazioni, nuove assunzioni e variazioni di contratto. Tali variazioni devono essere immesse a sistema attraverso l’Area riservata dell’azienda e le modalità sono sopra descritte in corrispondenza delle domande relative alle diverse casistiche.

Come faccio a recuperare Username e Password dal sito dell’EBS in caso di smarrimento?

È sufficiente cliccare su ”Recupera password” sulla home page e inserire i dati richiesti. Procederemo a inviarti all’indirizzo e-mail indicato le credenziali d’accesso al sito.

Casi particolari
L’azienda è stata interessata da una fusione per incorporazione di un'altra azienda già iscritta al vostro fondo. Come bisogna procedere per aggiornare e regolarizzare la nuova posizione?

Le due aziende dovranno inviare la comunicazione della fusione specificando la data dalla quale prenderà effetto la nuova posizione. Dovranno altresì specificare l’eventuale cambio di ragione sociale e confermare l’e-mail usata dall’azienda incorporante, quale credenziale d’accesso all’area riservata.

L’azienda dovrà provvedere ad aggiornare la posizione degli iscritti interessati del passaggio provvedendo ad inserire prima la ‘data cessazione’ presso la vecchia azienda e poi caricando l’elenco dei lavoratori, usando l’apposito template, inserendo come ‘data iscrizione’ la data in cui prende effetto la fusione.

È possibile stipulare direttamente con l’EBS una polizza alternativa o integrativa a quella già esistente?

Al momento il regolamento dell’Ente non prevede la possibilità di stipulare polizze integrative o alternative, fatta eccezione per gli accordi aziendali di “secondo livello”.

My Agile Privacy
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.