Sostegno alla maternità e paternità

Contributo assistenziale nel periodo di congedo facoltativo
L’Ente fornisce un contributo assistenziale per un minimo 30 giorni (giorni da calendario, a partire da qualsiasi giorno del mese) ad un massimo di 180 giorni consecutivi spettante alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri che, decorso il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, decidano di avvalersi dell’astensione facoltativa per maternità-paternità nel periodo indicato fino al compimento dei 12 anni di età del bambino. Il diritto al contributo assistenziale per maternità-paternità spetta una volta l’anno.
Superati i 180 giorni, si indennizzano ulteriori 3 mesi (90 giorni) spettanti alla madre o al padre di congedo parentale fruibile nel rispetto delle normative vigenti, purché il periodo sia continuativo.
Il contributo assistenziale nel periodo di congedo facoltativo prevede:
Sostegno ai genitori e alle famiglie in situazioni di fragilità

Contributo assistenziale nel periodo di congedo facoltativo
Per i genitori soli (Circolare INPS n.8 del 17/01/2023) ovvero in casi di morte dell’altro genitore, abbandono del figlio, affidamento esclusivo o non riconoscimento del figlio l’Ente prolunga fino a complessivi 9 mesi (270 giorni) il contributo assistenziale
indennizzabile per il congedo fruito dall’unico genitore richiedente nel periodo indicato fino al compimento dei 12 anni di età del bambino per un periodo di astensione facoltativa minimo di 30 giorni consecutivi.
Specifica
La situazione di “ragazza madre” o di “genitore single” non realizza di per sé la condizione di “genitore solo”: deve infatti risultare anche il non riconoscimento dell’altro genitore. Analogamente dicasi per la situazione di genitore separato: nella sentenza di separazione deve risultare che il figlio è affidato ad uno solo dei genitori. L’articolo 32, comma 1, lettera c), del d.lgs. 151/2001 precisa che, per genitore solo deve intendersi, anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio.
Per i genitori con figli con handicap in situazione di gravità (Legge 104/1992 art.3 c.3) che fruiscono del periodo di astensione facoltativa di 3 anni, decorrenti a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale (art.32 D.Lgs. 151/2001) l’E.B.S. garantisce l’integrazione dei periodi di astensione facoltativa richiesti all’INPS fino al compimento dei 12 anni di età del bambino.
Il contributo assistenziale nel periodo di congedo facoltativo prevede:
Contributo assistenziale nel periodo di congedo non retribuito
Ai genitori che fruiscono del Congedo parentale non retribuito per gravi motivi familiari (Art.40 ter CCNL) viene riconosciuta un’indennità fino al 50% dell’ultima retribuzione percepita dal lavoratore, per un periodo massimo di un anno entro il compimento dei 12 anni di vita del bambino, ad esclusione delle motivazioni personali della propria famiglia anagrafica e di altri soggetti diversi dai figli.